Coniuge e figlidel defunto infatti si vedono applicare nel nostro paese un’aliquota del 4% solo sulla eventuale parte eccedente al milione di euro: al di sotto di tale soglia (franchigia), non c’è tassazione.
Fratelli e sorelle sono invece soggetti ad una aliquota del 6%, confranchigiaacentomila euro.
Per tutti gli altri, parenti o meno, l’aliquota è all’8%, senza franchigia.
L’imposta di successione non pesa allo stesso modo per tuttigli eredi perché si tratta di tassa calcolata in base ad aliquota che varia a seconda di chi eredita i beni del defunto. Ecco come funziona a seconda del grado di parentela:
– coniuge e parenti in linea retta (moglie, marito, figli, genitori e nipoti che siano figli dei figli) godono di una esenzione dall’imposta di successione fino ad un valore di unmilione e solo se ereditano un patrimonio di valore superiore devono versare allo Stato un’imposta pari al 4% del valore ereditato che eccede la soglia del milione (esempio: se si eredita 1,1 milioni, si paga il 4% solo su 100mila euro);
– fratelli e sorelle godono di un’esenzione totale per eredità fino a 100.000 euro di valore, su quanto superi quella soglia devono pagare un’aliquota del 6%;
– parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado (cioè nipoti che siano figli dei fratelli e sorelle, zii, cugini di primo grado, suoceri e cognati) devono pagano un’imposta pari al 6% del valore dei beni ereditati,qualunque sia il valore di quei beni;
– gli altri eredi: cioè parenti oltre il quarto grado o affini oltre il vero grado e tutti coloro che non siano parenti (ma siano stati scelti come eredi) pagano un’aliquota del 8% del valore dei beni ereditati, qualunque sia quel valore;
– per gli eredi con disabilità grave l’esenzione dall’imposta di successione è estesa fino alla somma di 1,5 milioni.
Non tutti i beni ereditati soggiacciono alla tassa di successione, sono infatti esclusi:
– i titoli di Stato e i titoli di debito pubblico;
– I’impresa familiare regolata dall’articolo 230bis del codice civile e le partecipazioni a società o cooperative, a patto di proseguire nell’attività o nella partecipazione per almeno 5 anni;
– il trattamento di fine rapporto di lavoro e le altre indennità;
– i beni che siano stati sottoposti al vincolo di interesse culturale prima dell’apertura dell’eredità, purché siano stati conservati e protetti secondo quanto previsto dalla normativa;
– i crediti vantati verso lo Stato, enti pubblici o istituzionali (Inps, Inail, ecc.);
– i beni mobili registrati presso il PRA, che sono soggetti a tassazione separata.
Alla luce di quanto sin qui descritto, può essere importante, nel caso si voglia pianificare oculatamente la propria successione, valutare lepolizze temporanee caso mortecome opportuni strumenti validi ad integrare (o addirittura a sostituire, in certi casi) il proprio testamento.
Infatti tali assicurazioni sulla vita consentono di destinare capitali a terzi, i cosiddettibeneficiari caso morte. Queste somme assicurateescono dalla successione legittima, in quanto la prestazione (l’erogazione del capitale al beneficiario), discende da un contratto stipulatointer vivos, è cioè un diritto preesistente al decesso dell’assicurato. Ne discende che tali somme sono esenti da imposta di successione.
Nei casi diconvivenza “more uxorio”, ad esempio, può essere ragionevole tutelarsi reciprocamente con una polizzatemporanea caso morte, poiché, come abbiamo visto, al convivente superstite non spetta per legge alcunché.
Anche lepolizze vitadi investimentoa premio unico, rivalutabili o meno, svolgono una funzione importante in una buona pianificazione successoria. Se, ad esempio, consideriamo la figura di un single senza figli, con liquidità superiori ai centomila euro, può essere fiscalmenteefficace investire tali somme in un contratto vita con beneficiari caso morte gli stessi eredi legittimi (ad esempio fratelli o sorelle), evitando in tal modo l’imposta di successione.
Prima di addentraci nello specificoè bene distinguere l’ambito delle assicurazioni sulla vita in quattro macroaree:
• Polizze temporanee caso morte;
• Polizze rivalutabili;
• Polizze Unit o Index linked;
• Fondi Pensione e Piani Individuali di pensione (PIP).
Per comprendere meglio è utile anche sapere chi sono i protagonisti che agiscono in questi tipi di contratto assicurativo, ovvero:
• Il Contraente: colui che stipula il contratto. Può coincidere con il beneficiario, con l’assicurato, con entrambi o nessuno dei due.
• Il Beneficiario: la persona che riceverà il capitale.
• L’Assicurato: è colui al quale si riferisce il rischio (di morte o di sopravvivenza).
• La Compagnia Assicurativa: è la società che si assume il rischio di versare l’ammontare
Stay Tuned